STATUTO DI “FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO”
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
- 1.1 E’ costituita la “FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO – ONLUS” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
- 1.2 La Fondazione, che svolge la sua attività in Italia e all’estero, ha sede a Roma, in Via Giulio Caccini n. 3. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio di Presidenza. Le variazioni di sede nello stesso comune non necessitano di modifica statutaria.
- 1.3 La Fondazione ha facoltà di istituire altrove, anche all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti. In caso di costituzione di sedi secondarie ne saranno nominati i relativi responsabili e, qualora si tratti di sedi secondarie estere, il Presidente Aggiunto, nominato ai sensi del successivo articolo 12.1(iv).
ARTICOLO 2
SCOPI – ATTIVITA’
- 2.1 La Fondazione, che non ha scopi di lucro, si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale:
- a) la diffusione e lo sviluppo del “Pensiero Bambino”, inteso come semplificazione dei rapporti interpersonali basati sui fondamentali bisogni umani quali l’amore, la solidarietà e la crescita, necessità rivolte verso i minori bisognosi di aiuto;
- b) l’organizzazione e l’incremento delle tutele, delle garanzie giuridiche e sociali a favore dei bambini e degli adolescenti tutelando ed assistendo tutti i minori che si trovino in situazioni di povertà, rischio e privi di tutela sopratutto in quei paesi ove esistono situazioni di povertà, disagio sociale e carenti di servizi primari come: la salute, la nutrizione, l’anagrafe e l’educazione.
- 2.2 Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione potrà tra l’altro:
- (i) promuovere, nei paesi poveri, servizi di assistenza socio sanitaria e assistenziale ed ove necessario creare strutture di appropriata accoglienza con tutti servizi basici: acqua potabile, alimentazione, alfabetizzazione e sanità di base;
- (ii) promuovere, sostenere e favorire ogni iniziativa atta a soddisfare le esigenze culturali dei bambini disagiati ispirando la propria attività ai più nobili principi di solidarietà sociale e seguendo gli indirizzi socio-psico-pedagogici più aggiornati e qualificati;
- (iii) offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente al minore in stato di abbandono, al quale non possa esser trovata una adeguata sistemazione familiare nel suo stato di origine;
- (iv) mettere a disposizione competenze per aiutare l’adozione nazionale ed internazionale, secondo le leggi vigenti e stabilire contatti con le Autorità competenti svolgendo programmi a favore delle coppie aspiranti all’adozione internazionale di un minore, per la trattazione e l’approfondimento delle tematiche relative all’adozione, allo scopo di promuovere nei congiunti una maggiore consapevolezza e quindi una obbiettiva valutazione sia sulla loro maturità e capacità pedagogica che sulla loro motivazione all’adozione;
- (v) aiutare coloro che, in seguito all’espletamento di una pratica di adozione internazionale, incontrino problemi in ordine all’inserimento del minore stesso nell’ambito della famiglia e dell’ambiente sociale;
- (vi) attuare e svolgere, direttamente o indirettamente, ogni tipo di iniziativa nel campo dell’istruzione scolastica, para-scolastica e professionale, nonché promuovere e sostenere ogni attività volta all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disagiati, favorendone la formazione professionale, il perfezionamento, l’aggiornamento e la specializzazione;
- (vii) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza per quanti, appartenenti alle categorie suddette ed essendo particolarmente meritevoli, si trovino anche in situazioni di disagio economico;
- (viii) promuovere e sostenere attività di assistenza e di ricerca mediante interventi sociali volti a ridurre o eliminare situazione di emarginazione e devianza minorile, in stretta operatività con la rete di servizi sociali territoriali;
- (ix) stabilire ed intrattenere rapporti in costante collaborazione con l’Autorità Giudiziaria Minorile e le altre Autorità e/o Organi nazionali e comunitari competenti per l’esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per l’elaborazione, attuazione ed attivazione di progetti di assistenza e solidarietà sociale in ambito nazionale e dell’Unione Europea;
- (x) organizzare, anche con la collaborazione di volontari e/o obiettori, attività di assistenza e di ricerca sociale;
- (xi) Promuovere centri di accoglienza e servizi di supporto o di utilità per case di cura, cliniche, comunità ed enti ospedalieri, effettuare servizi di accompagnamento con idonei automezzi a favore di persone non autosufficienti ed in situazioni di svantaggio
- (xii) collaborare con lo Stato, in particolar modo con i Dicasteri della Solidarietà Sociale, di Giustizia, dell’Interno, della Pubblica Istruzione e della Sanità, e con Enti Pubblici e/o Privati, nazionali e/o comunitari, ricevendo anche contributi dagli Enti stessi;
- (xiii) La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle più sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, come attività connesse e correlate:
- diffondere “la psicoanimazione terapia e mediazione creativo-corporea” attraverso congressi, convegni, seminari, stages, maratone, nonché conferenze, spettacolarizzazioni e laboratori di sperimentazione sul campo da istituirsi in via preferenziale nelle scuole, in aiuto ai bambini ed adolescenti disagiati;
- aprire “musei dell’arte bambina” per contenere le realizzazioni artistiche dei bambini ed “archivi del pensiero bambino” per raccogliere l’espressione del pensiero scritto dei bambini promuovendo e realizzando altresì il “Pensiero Bambino” attraverso l’utilizzo di tutti i linguaggi per la comunicazione e l’integrazione sociale, quali mostre grafiche, pittoriche e plastiche, attività educative e terapeutiche per i bambini bisognosi di aiuto;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro e di studio a livello scientifico per la realizzazione dello scopo sociale della Fondazione;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- costituire, partecipare o concorrere, anche attraverso donazioni, alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali.
ARTICOLO 3
PATRIMONIO
- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell’atto costitutivo.
- 3.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei membri della Fondazione, dai contributi di enti pubblici e privati e di persone fisiche, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Presidenza, ad incrementarlo.
- 3.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Presidenza, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.
ARTICOLO 4
MEMBRI DELLA FONDAZIONE
- 4.1 Sono membri della Fondazione:
- - i Soci Fondatori;
- - i Soci Fondatori Onorari;
- - i Soci Benemeriti ed
- - i Soci Sostenitori.
- 4.2 Qualora il membro della Fondazione sia un ente o una persona giuridica esercita i diritti e gli obblighi che gli spettano ai sensi del presente statuto in persona del proprio legale rappresentante.
ARTICOLO 5
SOCI FONDATORI E SOCI FONDATORI ONORARI
- 5.1 Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo e coloro che sono divenuti tali anche successivamente all’atto costitutivo così come indicati nell’elenco trascritto nel libro dei membri della Fondazione.
- 5.2 Può divenire successivamente Socio Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori alle seguenti condizioni:
- a) venga presentato dal Presidente ovvero da almeno 3 (tre) Soci Fondatori, e
- b) concorra in maniera rilevante alla vita, al patrimonio e al fabbisogno economico della Fondazione, mediante il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio di Presidenza, ovvero mediante il conferimento di attività, anche professionale.
- 5.3 L’Assemblea dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci Fondatori, conferire la qualifica di Socio Fondatore Onorario anche senza la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 5.3, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata nell’ambito degli scopi e delle attività della Fondazione. I Soci Fondatori Onorari, anche nel corso della vita della Fondazione, sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo, non hanno alcun diritto di voto anche se possono partecipare, senza diritto di intervento e senza essere computati nel computo del quorum costitutivo, alle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori.
- ARTICOLO 6
SOCI BENEMERITI E SOCI SOSTENITORI
- 6.1 Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche senza personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimento di attività o di beni, materiali o immateriali, o mediante contributi in denaro non inferiori al triplo dell’importo determinato dal Consiglio di Presidenza per l’anno in corso. La qualifica di Soci Benemeriti è deliberata dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 6.2 La Qualifica di Socio Benemerito si perde automaticamente decorsi due anni dall’erogazione dell’ultimo conferimento o contributo versato ai sensi dell’articolo 6.1.
- 6.3 Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche senza personalità giuridica, che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimento di attività o di beni, materiali o immateriali, o mediante contributi in denaro non inferiori all’importo determinato annualmente dal Consiglio di Presidenza. La qualifica di Soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Presidenza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
- 6.4 La qualifica di Socio Sostenitore si perde automaticamente nel momento in cui il Socio Sostenitore non effettua il versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio di Presidenza in conformità alla tempistica dallo stesso precisata in sede di delibera.
- 6.5 I Soci Benemeriti ed i Soci Sostenitori non fanno parte e non hanno alcun diritto partecipazione né di voto nelle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori.
ARTICOLO 7
ESCLUSIONE E RECESSO DEI MEMBRI DELLA FONDAZIONE
- 7.1 L’Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza di due terzi dei componenti, l’esclusione dei Soci Fondatori e dei Soci Fondatori Onorari per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto, (ii) reiterata mancata partecipazione alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori, (iii) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l’esclusione è automatica nel caso di estinzione dell’ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali o di liquidazione. L’accertamento di tali eventi spetta all’Assemblea dei Fondatori.
- 7.2 Il Consiglio di Presidenza delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l’esclusione dei Soci Benemeriti e dei Soci Sostenitori per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto, nonchè (ii) comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l’esclusione è automatica nel caso di estinzione dell’ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali o di liquidazione. L’accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di Presidenza.
- 7.3 I Soci Fondatori, i Soci Fondatori Onorari, i Soci Benemeriti ed i Soci Sostenitori possono recedere dalla Fondazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- 7.4 Coloro che sono esclusi o che recedono dalla Fondazione, o cessano di farne parte per qualsiasi causa, non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.
ARTICOLO 8
ORGANI DELLA FONDAZIONE
- 8.1 Sono organi della Fondazione:
- - l’Assemblea dei Fondatori;
- - il Consiglio di Presidenza;
- - il Presidente;
- - il Revisore.
- 8.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito fatta eccezione per il Direttore Generale ove venga scelto all’esterno del Consiglio Direttivo. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
ARTICOLO 9
ASSEMBLEA DEI FONDATORI
- 9.1 I Soci Fondatori costituiscono l’Assemblea dei Fondatori.
- 9.2 L’Assemblea dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
- (i) definire gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione;
- (ii) deliberare in ordine all’acquisto e alla perdita della qualifica di Socio Fondatore e Socio Fondatore Onorario;
- (iii) nominare i membri del Consiglio di Presidenza, previa determinazione del numero complessivo dei suoi componenti, e revocarli;
- (iv) nominare e revocare il Revisore;
- (v) deliberare le modifiche allo Statuto;
- (vi) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza;
- (vii) approvare i piani di investimento e di sviluppo predisposti dal Consiglio di Presidenza;
- (viii) valutare dei risultati dell’attività della Fondazione;
- (ix) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- (x) deliberare la trasformazione della Fondazione.
ARTICOLO 10
CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE
DELL’ASSEMBLEA DEI FONDATORI
- 10.1 L’Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno due volte all’anno. E’ altresì convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei membri con l’indicazione delle materie da trattare.
- 10.2 La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. L’Assemblea è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano all’adunanza tutti i componenti in carica. All’adunanza possono assistere il Revisore, il Segretario, nonché, senza essere computati nel computo né del quorum costitutivo né di quello deliberativo delle adunanze e delle relative delibere, i Soci Fondatori Onorari.
- 10.3 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all’adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.
- 10.4 L’adunanza, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci Fondatori, personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. L’Assemblea dei Fondatori delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto. Le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci Fondatori. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.5 L’Assemblea dei Fondatori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario nominato con il consenso unanime dei presenti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 10.6 Delle adunanze dell’Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell’adunanza.
ARTICOLO 11
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Presidenza composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, variabile da 3 (tre) a 9 (nove), determinato dall’Assemblea dei Fondatori ai sensi dell’articolo 9.2(iii). I suoi membri sono scelti anche tra persone estranee alla Fondazione. Il Consiglio di Presidenza dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.
- 11.2 I componenti del Consiglio di Presidenza sono nominati dall’Assemblea dei Fondatori.
- 11.3 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- 11.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione con comunicazione all’Assemblea dei Fondatori, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del consiglio in carica al momento della sua nomina.
- 11.5 Qualora l’Assemblea dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Presidenza e i consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla eventuale designazione da parte dell’Assemblea dei Fondatori.
- 11.6 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio di Presidenza è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
ARTICOLO 12
POTERI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 12.1 Il Consiglio di Presidenza ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Spetta, in particolare, al Consiglio di Presidenza, oltre a quanto altrove espressamente stabilito nel presente statuto:
- (i) dare attuazione agli indirizzi così come definiti dall’Assemblea dei Fondatori;
- (ii) deliberare in merito all’acquisto o alla perdita della qualifica di Socio Benemerito e di Socio Sostenitore, determinando altresì la quota annuale di partecipazione per le diverse categorie di membri della Fondazione;
- (iii) qualora deliberato, nominare il direttore generale della Fondazione, determinandone inter alia l’eventuale compenso, e revocarlo, ai sensi del successivo articolo 15;
- (iv) in caso di costituzione di sedi secondarie, nominare e revocare i relativi responsabili di sede che, qualora si tratti di sedi secondarie estere rivestiranno la qualifica di Presidente Aggiunto, determinandone altresì le mansioni (in ogni caso limitate alla sede di riferimento), i poteri e la durata del mandato, in conformità a quanto previsto dalle applicabili normative locali;
- (v) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- (vi) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
- (vii) proporre all’Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie.
- 12.2 Il Consiglio di Presidenza può altresì deliberare la costituzione dei comitati tecnici e scientifici composti da persone di riconosciuta professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, anche estranei ad essa, nominandone e revocandone i componenti, nonché stabilendone le mansioni e la durata che, in ogni caso, non potrà essere superiore al mandato del Consiglio stesso.
- 12.3 Il Consiglio di Presidenza può inoltre delegare specifiche funzioni al Presidente, ad uno o più dei consiglieri, ed ai comitati tecnici all’uopo costituiti, nonchè al Direttore Generale nei limiti individuati con proprie deliberazioni assunte e depositate a norma di legge.
ARTICOLO 13
CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 13.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte all’anno. E’ presieduto dal Presidente della Fondazione. E’ convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. All’adunanza può assistere il Revisore.
- 13.2 Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 13.3 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.
- 13.4 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’adunanza, all’uopo nominato.
ARTICOLO 14
PRESIDENTE
- 14.1 La Prof.ssa Maria Rita Parsi riveste la carica di Presidente della Fondazione a vita.
- 14.2 In caso di dimissioni, di impedimento definitivo o morte della Prof. Maria Rita Parsi, la carica di Presidente dovrà essere attribuita dall’Assemblea dei Fondatori, con il voto favorevole dei due terzi dei propri membri, a personalità che si sono distinte nel settore della tutela all’infanzia, stabilendone altresì la durata del mandato.
- 14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Presidenza, nonché i comitati tecnici, ove costituiti, di cui è membro di diritto, e cura l’esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
- 14.4 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Presidenza ed al Vice Presidente ove nominato.
- 14.5 Il Presidente ha facoltà di nominare un Vice Presidente tra i membri del Consiglio di Presidenza. Il Vice Presidente, ove nominato, decade dal mandato insieme col Consiglio in carica al momento della sua nomina ed è rieleggibile.
- 14.6 Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, di fronte ai terzi, la sua firma basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
- 14.7 I Presidenti Aggiunti avranno le prerogative e i poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Presidenza ai sensi del precedente articolo 12.1(iv), che potranno esercitare limitatamente alla sede secondaria di riferimento, comunque sotto la direzione e la supervisione del Consiglio di Presidenza della Fondazione.
Art.15
ORGANO DI CONTROLLO
- 15.1 Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.
- 15.2 Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, redigendo apposita relazione da sottoporre al Consiglio di Presidenza. Il Revisore, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto delle attività della Fondazione. Può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea dei Fondatori. Nell’esercizio delle proprie facoltà può ispezionare libri, documenti e registri della Fondazione.
ARTICOLO 16
ESERCIZIO FINANZIARIO
- 16.1 L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea dei Fondatori approva il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ciascun anno approva il bilancio consuntivo.
- 16.2 Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Presidenza e dalla relazione del Revisore, devono essere trasmessi a tutti i membri dell’Assemblea dei Fondatori almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’adunanza di discussione.
- 16.3 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 16.4 La Fondazione ha il divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
ARTICOLO 17
ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- 17.1 La durata della Fondazione è illimitata. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile.
- 17.2 In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Fondatori (legge 23 dicembre 1996 comma 190 art. 3) salvo diversa destinazione imposta dalle legge.
ARTICOLO 18
NORMA FINALE
- 18.1 Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché ad ogni altra normativa in materia, anche correlata alle attività e settori di attività della Fondazione.
Firmato:
Maria Rita Parsi
Maria Antonietta Cavallo Notaio










